AI Act, dal 2 agosto cambia il giornalismo: l'intelligenza artificiale entra in redazione, ma adesso bisogna metterci la faccia
Il Regolamento (UE) 2024/1689 incontra la Legge italiana n. 132/2025 e il nuovo Codice deontologico dei giornalisti, in un intreccio normativo che porta con sé marcature digitali, obblighi di disclosure e perfino le icone europee pensate per identificare determinati contenuti artificiali. Ma il famoso "bollino AI" non deve comparire automaticamente su ogni articolo scritto con l'aiuto di una macchina: una vera revisione umana cambia completamente il quadro, ed è probabilmente proprio questa la parte della normativa destinata a trasformare le redazioni nei prossimi anni.
Dal 2 agosto 2026 diventano applicabili nuovi obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act europeo: per le redazioni entrano in primo piano revisione umana, controllo editoriale e responsabilità della pubblicazione.
C'era una volta il giornalista con il taccuino, poi arrivarono in rapida successione Google, gli smartphone, i social network, i comunicati stampa in PDF, le conferenze su Zoom e, infine, l'intelligenza artificiale generativa: ogni fase ha ridisegnato gli strumenti del mestiere senza mai davvero toccarne il fondamento. Oggi siamo entrati nella fase successiva di questa lunga trasformazione, quella in cui l'intelligenza artificiale può restare in redazione, ma qualcuno deve assumersi la responsabilità di quello che produce.
Dal 2 agosto 2026, infatti, sono applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act europeo, ed è opportuno chiarire subito un equivoco che in questi giorni sta circolando con una certa insistenza: non esiste alcuna "nuova legge del 2 agosto 2026" approvata all'improvviso da Bruxelles. Il riferimento normativo resta il Regolamento (UE) 2024/1689 pubblicato su EUR-Lex, approvato già il 13 giugno 2024, il cui articolo 113 stabilisce un calendario progressivo di applicazione e indica proprio il 2 agosto 2026 come data generale a partire dalla quale il regolamento diventa pienamente applicabile, salvo alcune disposizioni entrate in vigore prima e altre rinviate a un momento successivo.
Non è dunque nato un nuovo sceriffo il 2 agosto. Lo sceriffo era già arrivato: semplicemente, da questa settimana ha iniziato un altro turno di servizio. Per chi lavora nell'informazione, questo turno è particolarmente interessante da seguire da vicino.
Giornalismo e AI: in Italia le regole erano già cambiate
Per comprendere davvero ciò che sta succedendo è necessario sovrapporre almeno tre livelli normativi distinti, che agiscono insieme ma rispondono a logiche diverse. Il primo livello è europeo ed è rappresentato dal Regolamento (UE) 2024/1689, cioè l'AI Act; il secondo è nazionale e coincide con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre dello stesso anno, il cui testo ufficiale è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che stabilisce esplicitamente come le proprie disposizioni debbano essere interpretate e applicate in coerenza con il Regolamento europeo 2024/1689. Il terzo livello, infine, riguarda direttamente la professione giornalistica.
Il Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti dell'Ordine nazionale, approvato l'11 dicembre 2024 ed entrato in vigore dal 1° giugno 2025, contiene infatti qualcosa che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato materiale da convegno futuristico più che da manuale professionale: un intero articolo dedicato all'intelligenza artificiale, il numero 19, scritto peraltro con un linguaggio tutt'altro che vago o lasciato alla libera interpretazione. Il principio fondamentale che vi si legge è che l'intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l'attività giornalistica, e che quando il giornalista utilizza l'IA deve renderne esplicito l'utilizzo nella produzione o nella modifica di testi, immagini e contenuti sonori, specificando quale contributo essa abbia effettivamente fornito. Soprattutto, il giornalista deve mantenere responsabilità e controllo sul contenuto e verificare fonti, dati e informazioni utilizzate, dal momento che il ricorso all'intelligenza artificiale non costituisce in alcun caso un'esimente rispetto agli obblighi deontologici.
Tradotto dal linguaggio giuridico a quello di redazione, il concetto è semplice: dire "me l'ha scritto ChatGPT" non è una difesa. Anzi, rischia di essere proprio la confessione del problema.
Perché questo riguarda direttamente chi sta imparando a fare giornalismo
Per uno studente che muove i primi passi in una redazione la questione assume un peso ancora maggiore, anche se occorre subito fare una distinzione giuridica importante: il fatto di pubblicare su una testata giornalistica regolarmente registrata non trasforma automaticamente uno studente in un giornalista iscritto all'Ordine, dal momento che gli obblighi disciplinari previsti dal Codice deontologico riguardano specificamente i soggetti destinatari individuati dal Codice stesso. Resta però il fatto che una redazione giornalistica professionale opera comunque all'interno di un sistema nel quale la responsabilità editoriale, la verifica delle fonti e il controllo umano non possono essere sostituiti dal semplice copia-incolla di un output generativo, chiunque materialmente lo produca.
Per gli studenti che svolgono attività pratica all'interno di testate registrate questo si traduce in una regola molto concreta: imparare a usare l'intelligenza artificiale non può in alcun modo significare imparare a farle scrivere gli articoli al proprio posto. L'IA può certamente essere d'aiuto nella ricerca, nell'organizzazione dei materiali, nell'analisi dei documenti, nella trascrizione, nella costruzione di una cronologia o nell'individuazione di temi da approfondire, ed è in queste attività che il suo contributo si rivela più prezioso. Ma quando arriva il momento di pubblicare una notizia, qualcuno deve comunque sapere perché quella determinata frase è vera, e non semplicemente accontentarsi del fatto che un chatbot l'abbia scritta con grande sicurezza.
Il vero terremoto è l'articolo 50 dell'AI Act
Il cuore della questione europea è l'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, interamente dedicato agli obblighi di trasparenza, e sul quale la Commissione europea ha pubblicato specifiche linee guida, aggiornate proprio alla vigilia dell'applicazione delle nuove disposizioni. Le regole distinguono innanzitutto due figure: il provider, cioè chi fornisce determinati sistemi di intelligenza artificiale, e il deployer, cioè chi quei sistemi li utilizza professionalmente all'interno della propria attività.
Per i provider di sistemi capaci di generare contenuti sintetici entra in gioco un obbligo tecnologicamente molto interessante: i contenuti artificiali devono poter essere marcati in un formato leggibile dalla macchina, in modo che sia possibile rilevare che sono stati generati o manipolati artificialmente. Non stiamo dunque parlando soltanto della classica scritta "creato con AI" messa sotto una fotografia, ma di qualcosa di più simile a una vera e propria impronta digitale del contenuto, incorporata direttamente nel file. Ed è proprio qui che il futuro comincia a farsi molto meno fantascientifico e molto più infrastrutturale.
Arriva il "bollino AI". Ma attenzione: non funziona come molti stanno raccontando
La Commissione europea ha effettivamente realizzato un sistema di icone europee pensate per l'etichettatura dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale, consultabili nella pagina ufficiale dedicata alle EU Icons for Labelling AI-Generated Content. Esistono differenti varianti, comprese quelle pensate per i contenuti interamente generati dall'AI e quelle per i contenuti soltanto parzialmente modificati attraverso l'AI, e la Commissione mette a disposizione gratuitamente le relative versioni grafiche.
Qui arriva però una distinzione fondamentale, che vale la pena sottolineare con chiarezza: l'uso delle specifiche icone europee è facoltativo, mentre l'obbligo giuridico di disclosure previsto nei casi contemplati dall'articolo 50 non lo è affatto. In altre parole, non esiste alcuna norma che imponga a ogni sito europeo di apporre obbligatoriamente quel determinato disegnino accanto a qualsiasi contenuto prodotto utilizzando ChatGPT o strumenti simili. Il "bollino", come è stato rapidamente ribattezzato nel linguaggio comune, è soltanto uno degli strumenti predisposti per rendere riconoscibile il contenuto: la legge, per fortuna, è leggermente più sofisticata del meme che ne è nato.
E gli articoli scritti con l'intelligenza artificiale?
Arriviamo così al punto che interessa più da vicino una redazione. L'articolo 50, paragrafo 4, riguarda infatti anche i testi generati o manipolati artificialmente e pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, e la Commissione ha chiarito che in questo concetto possono rientrare argomenti come la politica e i processi democratici, la pubblica amministrazione, la giustizia, i diritti fondamentali, la sicurezza pubblica, la salute, l'ambiente e gli sviluppi economici, finanziari, politici, scientifici o culturali rilevanti per il dibattito pubblico.
A prima vista sembrerebbe la fine della discussione, con un'equazione elementare: articolo scritto dall'AI uguale etichetta obbligatoria. Ma non è affatto così, ed è probabilmente proprio questa la parte più importante dell'intera normativa per chi lavora nel mondo dell'editoria.
L'eccezione che cambia tutto: la revisione umana
Il testo pubblicato non deve essere etichettato ai sensi dell'articolo 50(4) quando è stato sottoposto a un processo effettivo di revisione umana o controllo editoriale e quando una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione: lo specificano sia le linee guida sia la pagina ufficiale della Commissione dedicata alle icone europee, ed è una differenza enorme rispetto a quanto molti hanno raccontato in questi giorni. Significa infatti che il legislatore europeo non ha stabilito una semplice equazione tra intelligenza artificiale e contenuto da diffidare, ma qualcosa di molto più interessante e articolato: è l'automazione priva di controllo umano, non l'uso dell'AI in sé, a rendere obbligatoria la trasparenza in determinati casi.
La Commissione precisa inoltre con cura cosa intenda per revisione umana, e lo fa proprio per evitare scorciatoie: non basta aprire l'articolo, correggere una virgola e sostituire "inoltre" con "peraltro" per potersi improvvisamente proclamare direttori del Washington Post. La revisione deve riguardare la sostanza del contenuto e deve essere effettuata da persone dotate delle conoscenze e del giudizio professionale necessari a valutarla, mentre il controllo editoriale implica la possibilità concreta di approvare, modificare o respingere il contenuto, verificando anche i fatti riportati e l'affidabilità delle fonti utilizzate. I controlli puramente formali, come la semplice correzione ortografica o grammaticale, non sono considerati sufficienti: una frase che meriterebbe di essere stampata e appesa sopra ogni computer di redazione.
Quindi posso farmi scrivere tutto dall'AI e poi dire di averlo controllato?
No, almeno non se si parla seriamente di giornalismo professionale, perché a questo punto il diritto europeo incontra la deontologia italiana e le due discipline, pur muovendosi su piani diversi, finiscono per rafforzarsi a vicenda. L'eventuale esenzione dall'etichettatura prevista dall'articolo 50 dell'AI Act, infatti, non cancella affatto gli obblighi del giornalista previsti dall'articolo 19 del Codice deontologico, che richiede comunque a chi si avvale del contributo dell'intelligenza artificiale di renderne esplicito l'utilizzo, specificando il tipo di contributo fornito, mantenendo responsabilità e controllo sul contenuto e verificando fonti e informazioni.
Si tratta dunque di due domande profondamente differenti, che è bene non confondere. L'Europa chiede: questo contenuto ricade nell'obbligo di etichettatura previsto dall'articolo 50? La deontologia professionale, invece, chiede: come ha effettivamente utilizzato l'intelligenza artificiale il giornalista che firma questo contenuto? Confondere le due cose significa, in definitiva, non comprendere fino in fondo né l'una né l'altra.
Prima dell'AI viene ancora la fonte. Sorpresa: il giornalismo esisteva già
C'è poi l'articolo 18 del Codice deontologico, che oggi risulta forse persino più rilevante dell'articolo 19: il giornalista deve accertare l'attendibilità delle informazioni raccolte e citare le fonti, salvo le ipotesi di riservatezza espressamente previste dalle regole professionali. Questo significa, molto concretamente, che una risposta prodotta da un modello generativo non diventa automaticamente una fonte giornalistica soltanto perché è formulata in modo grammaticalmente perfetto e sicuro di sé.
Se un'intelligenza artificiale afferma, per esempio, che "secondo il rapporto pubblicato ieri…", la domanda che il giornalista dovrebbe porsi immediatamente è quale rapporto, dove si trovi, chi lo abbia pubblicato e, soprattutto, se lo abbia davvero letto. Se le risposte a queste domande sono rispettivamente "non so", "non l'ho aperto", "me l'ha detto l'AI" e "no", allora non abbiamo un articolo, ma un testo semplicemente plausibile: una cosa completamente diversa, e molto più pericolosa di quanto sembri a prima vista.
La Legge italiana 132/2025 completa il quadro
Nel frattempo l'Italia ha approvato la Legge 23 settembre 2025, n. 132, prima disciplina nazionale organica interamente dedicata all'intelligenza artificiale. Il suo articolo 1 stabilisce principi di utilizzo corretto, trasparente e responsabile secondo una dimensione esplicitamente antropocentrica, disponendo peraltro il coordinamento diretto con il Regolamento europeo 2024/1689, mentre l'articolo 13, relativo alle professioni intellettuali, stabilisce il principio secondo cui l'impiego dell'intelligenza artificiale deve essere finalizzato ad attività strumentali e di supporto, preservando in ogni caso la prevalenza del lavoro intellettuale che è oggetto della prestazione professionale.
La direzione normativa, insomma, appare abbastanza evidente e coerente su entrambi i livelli: AI sì, pilota automatico no.
E se l'AI inventa una notizia?
La risposta breve è che il problema resta sempre in capo a chi pubblica. L'articolo 19 del Codice deontologico è esplicito nel mantenere sul giornalista la responsabilità e il controllo del contenuto, richiedendo la verifica delle fonti e della veridicità di dati e informazioni: il ricorso all'intelligenza artificiale, per quanto sofisticato, non può in nessun caso diventare un'esimente. La macchina può quindi "allucinare" con grande disinvoltura; il giornalista, professionalmente, molto meno, o almeno non dovrebbe.
Questo cambia in profondità anche il modo in cui dovrebbero essere formati gli aspiranti giornalisti nei prossimi anni: la competenza del futuro non sarà necessariamente saper scrivere senza l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma sapere distinguere ciò che l'AI può fare da ciò che il giornalista deve continuare a fare personalmente.
2026-2027: cosa potrebbe accadere nelle redazioni
Da questo punto in avanti entriamo necessariamente nel campo dello scenario prospettico: le norme finora citate sono reali e verificate, mentre gli effetti organizzativi descritti nelle prossime righe rappresentano una previsione, costruita sulla struttura dell'AI Act, sulle linee guida della Commissione e sulle regole deontologiche già applicabili.
Nei prossimi dodici mesi è plausibile che molte redazioni introducano una vera e propria AI policy interna, intesa non come un documento filosofico di cinquanta pagine che nessuno leggerà davvero, ma come una procedura operativa concreta. Per ogni contenuto potrebbe infatti diventare necessario sapere chi lo ha scritto, quale sistema di intelligenza artificiale è stato utilizzato, per quale attività specifica, quali fonti sono state controllate, chi ha effettuato la revisione umana e chi ha infine autorizzato la pubblicazione. Il vecchio flusso di lavoro — autore → caporedattore → pubblicazione — potrebbe quindi trasformarsi in qualcosa di più articolato: autore → eventuale intelligenza artificiale → verifica delle fonti → revisione umana → responsabilità editoriale → pubblicazione.
Sembra, a prima vista, decisamente più complicato. In realtà potrebbe trattarsi semplicemente di giornalismo tradizionale, affiancato però da una macchina molto veloce seduta accanto alla scrivania.
Tra un anno potrebbe nascere il "registro AI" delle redazioni
Non esiste oggi, nell'AI Act, un obbligo generale che imponga a ogni testata di creare un vero e proprio "registro AI degli articoli". Tuttavia una forma di tracciabilità interna rappresenterebbe una conseguenza organizzativa piuttosto logica degli obblighi di accountability previsti dal sistema, oltre che della necessità pratica di poter dimostrare, all'occorrenza, come sia stato effettivamente esercitato il controllo editoriale.
Una redazione potrebbe quindi decidere di conservare, per ciascun contenuto, informazioni come l'autore, la data, lo strumento di intelligenza artificiale utilizzato, la funzione specifica per cui è stato impiegato, il livello di intervento dell'AI, le fonti originali consultate, il nome del revisore, le modifiche sostanziali effettuate e, infine, l'approvazione conclusiva. Il risultato, se ci si pensa, sarebbe piuttosto paradossale: per anni molti hanno pensato che l'intelligenza artificiale avrebbe progressivamente eliminato il lavoro redazionale, mentre potrebbe finire per crearne persino di più rispetto a prima. Complimenti alla tecnologia.
Il bollino potrebbe diventare un problema reputazionale prima ancora che legale
C'è poi un effetto che nessun regolamento potrà mai controllare fino in fondo, ed è quello psicologico. Immaginiamo due articoli pubblicati fianco a fianco: sul primo compare la dicitura "Contenuto interamente generato con AI", sul secondo semplicemente "Articolo di Mario Rossi." Quale dei due percepirà il lettore come più autorevole? Probabilmente la risposta dipenderà sempre più dalla reputazione della testata, dal contesto specifico e dal significato che, socialmente, verrà progressivamente attribuito a queste etichette.
Il rischio concreto è che il bollino AI venga interpretato come una sorta di bollino di qualità inferiore, anche quando il contenuto sottostante è tecnicamente corretto e ben verificato. Ma potrebbe accadere anche l'esatto opposto: tra qualche anno la quantità di contenuti sintetici in circolazione potrebbe diventare talmente elevata che il vero elemento distintivo, quello davvero raro e ricercato, diventerà una certificazione del contenuto umano verificato. Non più, semplicemente, "questo è fatto con AI", ma piuttosto "questo è stato verificato da una persona identificabile che se ne assume la responsabilità." Una differenza apparentemente piccola sulla carta, ma culturalmente gigantesca nella sostanza.
E i siti che controllano se un articolo è stato scritto dall'AI?
Qui bisogna essere particolarmente prudenti nel trarre conclusioni affrettate. La normativa europea punta soprattutto su marcature machine-readable inserite direttamente dai provider, proprio perché stabilire l'origine di un contenuto semplicemente osservandone lo stile resta un problema di natura completamente diversa e assai meno affidabile. L'articolo 50(2), in particolare, richiede ai provider interessati di adottare soluzioni che rendano gli output artificiali rilevabili in formato leggibile dalla macchina, per quanto tecnicamente possibile e tenendo conto dello stato dell'arte disponibile.
Questo elemento potrebbe progressivamente ridimensionare il ruolo dei semplici "AI detector" che oggi attribuiscono a un testo una percentuale di probabilità sulla base delle sue caratteristiche linguistiche superficiali. La domanda potrebbe insomma spostarsi da "secondo questo sito il testo è AI al 73%?" a qualcosa di ben più solido, come "esiste una marcatura tecnica effettivamente verificabile, e qual è stato il processo editoriale documentato dietro questo articolo?" Sarebbe, tutto sommato, un cambiamento salutare: condannare un articolo perché utilizza troppe frasi ordinate, troppi due punti o, orrore supremo, un trattino lungo di troppo, non sembra esattamente il vertice raggiunto dal metodo scientifico occidentale.
Dal 2 dicembre 2026 un altro passaggio
La Commissione chiarisce inoltre che è previsto un regime transitorio limitato per determinati sistemi di intelligenza artificiale immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, relativamente agli obblighi di marcatura e rilevazione previsti dall'articolo 50(2): per questi sistemi il termine indicato è infatti il 2 dicembre 2026. I contenuti generati prima del 2 agosto 2026, invece, non dovranno essere etichettati retroattivamente.
Si tratta di un dettaglio apparentemente tecnico, ma che in realtà significa qualcosa di piuttosto importante: l'ecosistema che osserviamo oggi non è ancora necessariamente quello definitivo, e i prossimi mesi rappresenteranno con ogni probabilità una fase di assestamento graduale.
E le sanzioni? Qui smette di essere divertente
Gli obblighi dell'AI Act non sono semplici raccomandazioni prive di conseguenze. La Commissione europea chiarisce che l'applicazione dell'articolo 50 sarà affidata principalmente alle autorità nazionali competenti in materia di vigilanza del mercato, con specifiche competenze anche dell'AI Office e, per quanto riguarda le istituzioni europee, del Garante europeo della protezione dei dati.
Per le violazioni contemplate dal sistema sanzionatorio dell'AI Act, le ammende possono raggiungere i 15 milioni di euro oppure, nel caso delle imprese, fino al 3% del fatturato mondiale totale registrato nell'esercizio finanziario precedente, secondo le condizioni specificamente stabilite dal Regolamento; nella determinazione concreta delle sanzioni deve essere considerato anche il principio di proporzionalità, con particolare attenzione a PMI e small mid-cap. Quindici milioni di euro: una cifra sufficiente perché anche il caporedattore più scettico, quello convinto che "tanto basta cambiare due parole," possa improvvisamente sviluppare una sorprendente e tempestiva passione per il controllo editoriale.
2027-2028: il giornalista potrebbe diventare soprattutto il garante del processo
Guardando oltre i prossimi dodici mesi, il cambiamento più importante potrebbe non riguardare tanto la scrittura quanto la responsabilità in sé. L'intelligenza artificiale sarà probabilmente sempre più capace di produrre rapidamente testi grammaticalmente corretti, riassunti, titoli, schede, traduzioni, cronologie e analisi preliminari, e la rarità economica non sarà più necessariamente legata alla capacità di produrre quattromila battute in tempi record.
La vera rarità, semmai, sarà poter dire con cognizione di causa: "ho controllato questa informazione e me ne assumo la responsabilità." Ed è precisamente in questo punto che tecnologia europea e deontologia giornalistica finiscono, curiosamente, per incontrarsi: il valore professionale potrebbe spostarsi progressivamente dalla semplice produzione del testo alla sua certificazione editoriale.
il giornalista del futuro non deve battere l'AI. Deve essere ciò che l'AI non può essere
Nei prossimi anni potremmo quindi assistere a una separazione sempre più netta tra due tipi di informazione. Da una parte, contenuti industriali generati in modo automatico: risultati, schede, riepiloghi, aggiornamenti, comunicazioni standardizzate. Dall'altra, il giornalismo nel senso pieno del termine, fatto di verifica, accesso alle fonti, presenza sul territorio, interviste, responsabilità, interpretazione, contestualizzazione e firma.
Il giornalista che tenterà di competere con una macchina sul terreno della quantità partirà quasi certamente sconfitto: una macchina può produrre cento testi nel tempo che una persona impiega per bere un caffè, e possibilmente anche prima che il caffè sia pronto. Ma la macchina non può assumere la responsabilità professionale e giuridica che l'ordinamento attribuisce alle persone e alle organizzazioni editoriali, ed è proprio in quello spazio, apparentemente residuale, che continuerà a restare il vero valore del mestiere.
Per gli studenti cambia quindi una regola fondamentale
Usare l'intelligenza artificiale non significa necessariamente barare. Nasconderne l'utilizzo, non controllarne il lavoro, oppure presentare come propria attività giornalistica un output che non è stato realmente verificato: questo sì che è un problema completamente diverso, e assai più serio.
Chi sta imparando questo mestiere dovrebbe quindi sviluppare contemporaneamente due competenze distinte. La prima è saper utilizzare bene l'intelligenza artificiale. La seconda, molto più importante della prima, è saper riconoscere quando non fidarsi dell'intelligenza artificiale. Una buona formazione giornalistica, ormai, dovrebbe insegnare entrambe con pari attenzione.
Il paradosso finale: l'AI Act potrebbe rendere il giornalismo più umano
Ed eccoci alla parte più ironica di questa storia. Abbiamo costruito macchine capaci di scrivere articoli per risparmiare tempo, e l'Europa risponde chiedendo di sapere chi li ha effettivamente controllati. Abbiamo costruito sistemi capaci di generare immagini indistinguibili dalle fotografie, e l'Europa introduce marcature apposite per distinguerle. Abbiamo costruito chatbot capaci di rispondere quasi come farebbe una persona, e l'Europa pretende che venga sempre chiarito quando, dall'altra parte, una persona non c'è davvero.
In altre parole, più l'intelligenza artificiale diventa convincente, più acquista valore dimostrare la presenza autentica dell'essere umano dietro un contenuto. Forse è proprio questa la conseguenza più interessante del 2 agosto 2026: non la guerra contro l'intelligenza artificiale, non il ritorno nostalgico alla macchina da scrivere, e nemmeno l'ennesimo bollino da appiccicare sul web come se Internet fosse diventato improvvisamente un gigantesco frigorifero europeo pieno di etichette.
È piuttosto la nascita di un principio molto più semplice e, in fondo, di buon senso: puoi usare la macchina, ma devi sapere cosa ha fatto, devi controllarla, e qualcuno deve comunque assumersi la responsabilità del risultato finale. Per il giornalismo, in fondo, non dovrebbe trattarsi di una rivoluzione, ma di normale amministrazione. Perché prima dell'intelligenza artificiale, prima degli algoritmi, prima dei prompt e molto prima del Regolamento (UE) 2024/1689, esisteva già una regola sorprendentemente moderna: una notizia si verifica prima di pubblicarla. L'intelligenza artificiale non l'ha cancellata. Dal 2 agosto 2026, semmai, è diventato semplicemente molto più difficile fingere di essersene dimenticati.
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